1. Al fine di sviluppare l'offerta turistica delle zone costiere e di integrare le specificità del territorio, le regioni possono promuovere e disciplinare con proprie leggi la realizzazione delle «strade del pesce e delle tipicità locali».
2. Le strade di cui al comma 1 sono costituite da percorsi segnalati da cartelli, lungo i quali sorgono strutture di produzione o trasformazione o distribuzione finale rappresentative delle tipicità locali, relativamente a prodotti ittici, formaggi,