Art. 5.

      1. Al fine di sviluppare l'offerta turistica delle zone costiere e di integrare le specificità del territorio, le regioni possono promuovere e disciplinare con proprie leggi la realizzazione delle «strade del pesce e delle tipicità locali».
      2. Le strade di cui al comma 1 sono costituite da percorsi segnalati da cartelli, lungo i quali sorgono strutture di produzione o trasformazione o distribuzione finale rappresentative delle tipicità locali, relativamente a prodotti ittici, formaggi,

 

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vino, miele o produzioni tipiche non alimentari. Esse costituiscono altresì lo strumento attraverso il quale i territori costieri e le relative produzioni tipiche possono essere promossi, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
      3. Le regioni, con propri provvedimenti, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per la realizzazione delle strade di cui al comma 1.